L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 D.Lgs. 51 del 26 marzo 2001)
Presentare domanda per assegno di maternità
A chi è rivolto
L’assegno è riconosciuto alle madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici;
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale;
- appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
Come fare
La domanda va presentata esclusivamente online tramite il relativo servizio digitale. (SERVIZI ONLINE)
Cosa serve
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ISEE in corso di validità. Titolo di soggiorno che consente l’esercizio dell’attività lavorativa o ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.
Cosa si ottiene
L'importo mensile dell’assegno di maternità e il limite ISEE per la concessione è stabilito annualmente dall'INPS.
Tempi e scadenze
Entro 7 giorni
Presa in carico istanza
Entro 14 giorni
Gestione procedimento
Entro 7 giorni
Conclusione procedimento
La pratica si conclude entro 28 giorni dall'invio della stessa.
In caso di eventuali Richieste di Integrazione Documenti, i tempi sono prolungati di massimo 10 giorni per ogni richiesta di integrazione.
Costi
Il servizio è gratuito
Accedi al servizio digitale
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