A chi è rivolto

Ai coniugi che vogliono ottenere la separazione consensuale o la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.

Descrizione

Dal 11 dicembre 2014 la Legge n. 162/2014 ha introdotto una nuova procedura per la separazione consensuale e il divorzio (scioglimento del matrimonio civile e cessazione effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso), senza ricorso obbligatorio al giudice ordinario presso il Tribunale.

I coniugi hanno due possibilità:

  1. separazione consensuale e divorzio di fronte ad un avvocato (l’accordo tra i coniugi è chiamato “Convenzione di Negoziazione Assistita”). Questo accordo può contenere patti e/o accordi di trasferimento patrimoniale, regole sull’affidamento dei figli e spese di mantenimento dei figli, ecc.
  2. di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ci si è sposati o nell’attuale comune di residenza (la procedura del ricorso presentato al Tribunale Civile, con l’assistenza del legale è comunque rimasta in vigore, non è stata abrogata).
     

I requisiti per ottenere la Separazione Consensuale o Divorzio avanti l’Ufficiale di Stato Civile sono:

  • non può contenere patti e/o accordi di trasferimento patrimoniale (trasferimento proprietà immobiliari, ecc.);
  • i coniugi non devono avere figli minori;
  • figli maggiorenni portatori di handicap;
  • figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.
     
Come fare

La nuova legge introduce la possibilità di separarsi e divorziare rivolgendosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza attuale di uno dei due coniugi o del Comune dove ci si è sposati.

Fase 1 – Presentazione della richiesta

Ognuno dei coniugi deve compilare e firmare il modulo, allegando copia del documento valido, e presentarlo all’Ufficiale di Stato Civile ove intendono chiedere la separazione o il divorzio.

Fase 2: su appuntamento - Accordo

I coniugi si devono presentare contestualmente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per dichiarare la loro volontà di separarsi consensualmente o divorziare. Si procederà a compilare l'accordo e a sottoscriverlo.

Fase 3: su appuntamento, fissato in sede di accordo – Conferma

Trascorsi 30 giorni i coniugi, contestualmente, devono nuovamente presentarsi avanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare la loro volontà a separarsi o divorziare.

Verrà rilasciata copia conforme dell’atto che ha lo stesso valore della sentenza del Tribunale.

Cosa serve
  • modulo che ognuno dei coniugi deve presentare all'Ufficio Stato Civile
  • documento di riconoscimento di ognuno dei coniugi
Cosa si ottiene

La separazione consensuale o la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.

Verrà rilasciato copia conforme dell’atto, che ha lo stesso valore della sentenza del Tribunale.

Tempi e scadenze

Verranno fissati due appuntamenti a distanza di 30 giorni l'uno dall'altro.

Riduzione tempi per richiedere il divorzio 
Con la Legge n. 55 del 06.05.2015 (in vigore dal 26.05.2015) viene ridotto il tempo che deve trascorrere tra la separazione e il divorzio:
6 mesi in caso di separazione consensuale.

Costi

16,00 Euro

Si può pagare in contanti o con bancomat/carta di credito in sede di Accordo (fase 1)

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Ultimo Aggiornamento

05
Lug/24

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